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Aggiornamento:Mar, 23 Nov 2021 4pm

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Sarà la volta buona contro i furbetti della mancata assicurazione?

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Sappiamo che sono circa tremilioniottocentomila i veicoli che circolano impuniti in Italia privi di assicurazione per la R.C. Auto e pare che questa volta il Ministero delle infrastrutture e trasporti abbia dichiarato guerra a chi li conduce impunemente.

Si è parlato più volte, anche in funzione dei Decreti che via via si sono succeduti in materia, di "dematerializzazione" del contrassegno assicurativo ovverossia di quel sistema ideato, studiato, ed in corso di messa a punto affinché, attraverso la smaterializzazione fisica del contrassegno si ponesse fine alla circolazione dei veicoli scoperti dalla garanzia per la R.C. Auto.

Ora abbiamo più dettagli sulla procedura di accertamento e compare quello che è stato definito “il listone” del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Secondo il contenuto dell’art. 31, comma 2, della legge 24 marzo 2012, n. 27, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, avrà l’onere di formare periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione dei periodi di sospensiva dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati.

Con comunicazione ai rispettivi proprietari dell'inserimento dei veicoli nel citato elenco, questi saranno informati circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

- Inserimento veicoli non coperti da R.C. Auto nell’elenco

Gli iscritti nell'elenco nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dovranno regolarizzare la propria posizione. 

Allo spirare del termine perentorio di 15 giorni, l'elenco di coloro che non avranno regolarizzato la posizione agli effetti della R.C. Auto, sarà messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.

FASE 1

- COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

FASE 2

- COMUNICAZIONE AI PROPRIETARI

FASE 3 

- IL PROPRIETARIO NON HA REGOLARIZZATO LA PROPRIA POSIZIONE

Modus operandi prefetture/forze di polizia

1_IL PROPRIETARIO HA REGOLARIZZATO LA PROPRIA POSIZIONE  ->  TERMINE PROCEDURA

2_L’ELENCO È MESSO A DISPOSIZIONE DELLE PREFETTURE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Predisposto l’elenco - il listone - previsto dall’art. 31, comma 2, della L. 27/2012, relativo a coloro i quali non abbiano proceduto a regolarizzare la posizione rispetto alla garanzia per la R.C. Auto, non sappiamo ancora su quale base e con quale criterio, le prefetture lo trasmetteranno alle “forze di polizia”.

L’auspicio è quello che il contenuto del “listone” venga ripartito per comune di residenza, o per zona di residenza in caso di grandi realtà urbane, dell’intestatario del veicolo in scopertura assicurativa e ciò anche sulla base della presenza fisica in loco di un ufficio o comando delle “forze di polizia”. 

A tal proposito sarà doveroso chiarire se con la definizione “forze di polizia” il legislatore abbia voluto indicare in via esclusiva le cinque forze di polizia dello Stato ossia: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, escludendo di fatto il coinvolgimento delle polizie municipali e locali capillarmente presenti e distribuite su tutto il Territorio Nazionale. 

Per ora riteniamo che quello che segue possa essere una sorta di utile modus operandi atto ad uniformare le procedure per le verifiche della scopertura presso l’intestatario del veicolo segnalato:

- RICEZIONE DEL LISTONE

- VERIFICA ALL’ARCHIVIO INFORMATIZZATO PRA/UMC DELL’INTESTAZIONE

- VERIFICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

- ELENCO ALLE PATTUGLIE SUL TERRITORIO

... e per il cittadino? –

Verifica della copertura assicurativa per la R.C. Auto

Nella sezione dedicata de “il portale dell’automobilista  è possibile consultare i numeri di targa degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori immatricolati in Italia che non risultano in regola con gli obblighi assicurativi derivanti dalla R.C.Auto.

Tutte le informazioni, a quanto riporta il portale dell’automobilista, sono aggiornate dalle compagnie assicuratrici con cadenza giornaliera. 

L’utente, effettuata la registrazione al portale, avrà la possibilità di effettuare la ricerca di un veicolo scrivendo il numero di targa nell'apposito campo di inserimento. 

Qualora emergesse che il veicolo non risulti assicurato, sebbene sia in essere un regolare contratto di garanzia per la R.C.Auto, si raccomanda vivamente di contattare subito l’impresa con la quale è avvenuta la stipula della garanzia.

Tuttavia, si legge sempre nel portale, se l’utente intende utilizzare il veicolo e non è in regola con gli obblighi assicurativi, è invitato a provvedere tempestivamente, pena le sanzioni dettate dall'articolo 193 del codice della strada, che vieta la circolazione su strada senza copertura assicurativa per la R.C. Auto, che prevedono la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 841 a € 3.366, oltre al sequestro del veicolo.

Insomma, sembra di poter dire che si tenta di risolvere il problema attraverso un metodo peraltro già utilizzato quando, preso atto che la metà degli italiani non pagava la tassa automobilistica la si fece passare a tassa di proprietà!

Tuttavia sembra che si faccia finta di non sapere. 

Speriamo – infatti - che nessuno si sia dimenticato che la copertura assicurativa è OBBLIGATORIA sì, ma solo per i veicoli circolanti!, e allora?!... che senso ha formare una lista e verificare veicoli privi della copertura assicurativa se ... come è facile prevedere TUTTI, ma proprio tutti, all’appello delle forze di polizia risponderanno che il veicolo non risulta assicurato in quanto fermo, ossia non circolante! 

Tutta questa procedura con annessa tecnologia e spreco di personale otterrà veramente un qualche risultato?

Il “listone” potrà fungere da deterrente? Vedremo! Quello che è certo, è che alle condizioni normative vigenti, riteniamo di poter dire che non è questa la risoluzione del problema.

A questo punto, ci viene provocatoriamente in mente di suggerire... perché non adottare, allora, un “listone bis” per verificare sul campo l’avvenuta revisione dei veicoli stradali? ...dando mandato per i controlli non genericamente alle “forze di polizia” ma a tutti soggetti di cui all’articolo 12, comma 1, del C.d.S.

In buona sostanza, per il momento, anche se tutta questa tecnologia di cui abbiamo parlato, e quella che dovrà ancora o è in procinto di arrivare, sembra esser destinata a far la parte del leone, da operatori di polizia stradale ci sembra doveroso insistere caparbiamente nel continuare a controllare - passateci il termine - “in diretta su strada”, così come abbiamo imparato, e non in differita come invece - seguendo la strada della remotizzazione ci indurranno a fare -, i veicoli stradali, i documenti di circolazione e, almeno fino al 18 aprile 2015, i contrassegni assicurativi... la scopertura assicurativa è sempre lì che aspetta di esser scoperta!

Coordinamento Italiano Motociclisti
Ufficio Comunicazione

Fonte: A.S.A.P.S.

 

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