Responsabilità da insidia stradale e buche per la Pubblica Amministrazione

BucheNelleStrade

Nella vita quotidiana, può succedere di incorrere in piccoli o grandi infortuni ed incidenti, inciampando o finendo con la moto in una buca, cadendo da un percorso pubblico non in sicurezza: sono questi tutti eventi qualificabili come danni da insidia, poiché causati da pericoli occulti che possono ripercuotersi sull’utente del suolo pubblico ignaro del rischio in prossimità.

E' la Pubblica Amministrazione, il gestore del bene dove si verifica l’evento dannoso, ad avere la custodia del bene, ed allora ci si chiede che responsabilità può configurarsi in capo a tale gestore, chi risponde dei danni in questi casi di cosiddetta insidia stradale e che possibilità si hanno di essere risarciti ?

Al riguardo infatti si è assistito nel corso del tempo ad una evoluzione della giurisprudenza, volta alla salvaguardia degli interessi del soggetto danneggiato, che si ripercuote di fatto sulla responsabilità dell’ente pubblico tenuto quindi al risarcimento dei danni (fisici e materiali) patiti dai danneggiati. 

Dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1999 appare pacifico come la Pubblica Amministrazione risponda di ogni atto o fatto illecito connesso con gli obblighi cui è tenuto quale proprietario ed incaricato della gestione del bene.

Resta solamente da inquadrare sotto quale ambito possa riscontrarsi tale responsabilità: se sotto il dettato dell’art. 2043 c.c. oppure dell’art. 2051 cc., distinzione questa, non meramente formale, ma dalla quale derivano conseguenze di ordine probatorio non poco rilevanti.

La cosa importante è la visibilità o meno dell'insidia stradale, e questa va provata.

La materia, come sempre in Italia è complessa e richiede sovente una adeguata assistenza legale, ma in sintesi, le sentenze fino a qui depositate ci indicano come i Giudici applichino questa equivalenza: insidia visibile = nessun risarcimento del danno. 

Però, prima di fare questa equivalenza, bisogna sempre accertare se l’ente abbia un effettivo potere di custodia sulla strada. Se questo potere c’è, e se l’ente od il Comune sono custodi dell’area, la scusa dell’insidia visibile non vale più. 

Questa circostanza va accertata caso per caso ed è il Giudice ad effettuare questo accertamento, senza pregiudizio per il soggetto implicato nel tema della prova che, quindi, non grava su questo ultimo.

SUGGERIMENTI UTILI in caso di incidente provocato da una insidia:

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