Il suono preferito da molti di noi.

Db Killer

Ovvero la marmitta della motocicletta è per molti motociclisti uno strumento di piacere acustico al punto che vengono spesi parecchi quattrini per sostituire un componente originale (che funziona benissimo così com'è, per altro) al solo scopo di modificare il "sound" del nostro mezzo.

L’art. 78 del C.d.S. (Codice della Strada) è però quello con cui si devono fare i conti, e prima o dopo le forze dell’Ordine  potrebbero sanzionarvi in seguito alle modifiche fatte alle nostre amate cavalcature.

La maggior parte dei verbali, soprattutto nel periodo estivo, riguardano i sistemi di scarico. 

Per conoscere l’elenco delle caratteristiche costruttive del veicolo che sono passibili di aggiornamento, lo stesso art.78 ci rimanda all’art. 236 del regolamento in cui i dispositivi di scarico non sono menzionati se non come inquinamento acustico.

Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata inferiore rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso.  

Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice, oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell’Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.

Il già citato art. 78 prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: “quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli artt 71 e 72“.  

L’azione di “modifica” citata in detto art. 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico.

Le normativa che riguardano gli impianti di scarico aftermarket sono: la Direttiva 2005/30 CE e la 97/24 CE, per gli impianti più vecchi.

Con la prima s'intende il sistema di scarico dotato di catalizzatore, la seconda è riferita alla moto che aveva un impianto di scarico standard. 

La targhetta numerata del silenziatore deve riportare chiaramente il marchio del produttore, il numero di omologazione riferito a quel prodotto ed a quel produttore, il paese di omologazione.

Per i prodotti recenti deve essere indicato il numero 9 se si tratta di un catalizzatore sostitutivo.

Il numero 5 se si tratta solo di un silenziatore, entrambi se integra le due funzioni. 

La prova di omologazione prevede di verificare il rumore sia con veicolo in movimento (facciamola semplice: 80dBa con la moto a 50km/h in seconda e terza) sia con la moto ferma (e vale il limite scritto sul libretto e sulla targhetta del telaio). 

Nel primo caso con una tolleranza di 1dBa (di fatto il limite è 81dBa), nel secondo con una tolleranza di 3dBa. Poi richiede la verifica della potenza, che non deve superare il 5% (in più o in meno...) dell'originale. 

In ogni caso, anche per la sola omologazione di un silenziatore per i collettori originali, occorre dimostrare di non aver peggiorato le emissioni inquinanti, con una prova fumi. 

Se poi viene eliminato il catalizzatore originale, per avere l'omologazione occorre mettercene un altro.

Ma la domanda è: ne vale proprio la pena modificare l'impianto originale della casa per un "suono differente"?

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