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Aggiornamento:Mar, 23 Nov 2021 4pm

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Buon anno, cioè Good Year, anzi Dunlop…

ErniaPneus

No, non siamo impazziti bensì volevamo scherzare su un argomento molto serio, ovvero gli pneumatici: l'inventore degli stessi è certamente John Boyd Dunlop che realizzò il primo prototipo di ruota pneumatica così colme la conosciamo oggi per il triciclo del figlio, quindi per una "tre ruote",  e da qui..…

Impariamo qualcosa di più su questa importantissima componente delle nostre benamate motociclette.

Cosa dice l'Unione Europea? Il regolamento UE 1222/2009' riguardante l'etichettatura dei pneumatici ha l'obiettivo di migliorare la sicurezza e l'efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada attraverso la promozione di pneumatici sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante, con bassi livelli di rumorosità. 

Questo regolamento consente all'utente finale di effettuare scelte più consapevoli al momento dell'acquisto dei pneumatici, prendendo in considerazione anche queste informazioni oltre ai fattori che vengono solitamente tenuti in conto nel processo d'acquisto.

il Regolamento prescrive che le informazioni circa alcune prestazioni dei pneumatici debbano essere comunicate ai consumatori. Queste informazioni riguardano:

  • L'impatto sui consumi di carburante, associato alla resistenza al rotolamento dei pneumatici
  • L'impatto sulla sicurezza stradale, associato all'aderenza sul bagnato dei pneumatici
  • Il livello di rumorosità esterna dei pneumatici (espressa in decibel); da non intendersi come rumorosità dei pneumatici percepita all'interno del veicolo

Ai fini dell'etichettatura (Regolamento UE 1222/2009), non è richiesta nessuna modifica alla marcatura sui fianchi dei pneumatici.

L'informazione circa le tre performances del pneumatico viene fornita attraverso un sistema di classificazione.

Il regolamento UE 1222/2009 richiede di mettere a disposizione obbligatoriamente le informazioni a partire dal 1° Novembre 2012 per i pneumatici fabbricati a partire dal 1° luglio 2012 (Data di Produzione 2712; dove 27 è la ventisettesima settimana e 12 è l'anno 2012). 

Sarà possibile mettere a disposizione le informazioni di cui sopra, in anticipo rispetto alla data prevista, comunque non prima del 30 maggio 2012 (come da Regolamento 1235/2011).

Il rivenditore potrà vendere ancora, dopo il 1 novembre 2012, i pneumatici in stock senza le informazioni riportate in etichetta purchè prodotti prima del 1° luglio 2012 (Data di Produzione 2712; dove 27 è la ventisettesima settimana e 12 è l'anno 2012).

Le informazioni dell'etichetta devono essere fornite per i pneumatici autovettura, per i pneumatici per trasporto leggero e pesante.

Le regole si applicano solamente ai pneumatici per autovetture (C1), pneumatici per trasporto leggero (C2) e pneumatici per trasporto pesante (C3).

Le seguenti categorie sono escluse dal campo di applicazione:

  • pneumatici moto
  • pneumatici ricostruiti
  • pneumatici movimento terra
  • pneumatici competizione (racing)
  • pneumatici chiodati (i pneumatici chiodabili, se forniti privi di chiodi, sono inclusi nello scopo del provvedimento)
  • pneumatici di emergenza (ruotino)
  • pneumatici progettati per essere montati sui veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1 ° Ottobre 1990
  • pneumatici con codice di velocità inferiore a 80 km / h
  • pneumatici con diametro nominale del cerchio inferiore o uguale 254 millimetri (10 pollici) o uguale/superiore a 635 mm (25 pollici)

- Produttori / Importatori:

Essi devono fornire queste informazioni nel modo seguente:

  • Per i pneumatici vettura e per i veicoli commerciali (trasporto leggero e pesante) le informazioni devono essere disponibili come materiale tecnico promozionale (depliant, brochure, etc), compresi i siti web dei produttori .
  • Per i pneumatici vettura e per trasporto leggero, i produttori o importatori hanno la possibilità di scegliere se mettere uno specifico adesivo sul battistrada del pneumatico o una etichetta che accompagna la consegna di ogni lotto di fornitura di pneumatici destinati alla rivendita e al consumatore finale.

- Rivenditori:

  • Devono assicurare che i pneumatici che sono visibili ai consumatori presso il punto vendita riportino una etichetta adesiva o un cartellino illustrativo posto nelle loro immediate vicinanze, che deve essere visibile all'acquirente prima dell'acquisto.
  • Devono fornire le informazioni durante il processo di vendita nel caso in cui i pneumatici in vendita non siano visibili agli utenti finali.
  • Devono fornire le indicazioni sulla prova di acquisto (fattura, scontrino fiscale, ecc.).

I rivenditori potranno vendere ancora, dopo il 1 novembre 2012, i pneumatici in stock senza le informazioni riportate in etichetta purché prodotti prima del 1° luglio 2012 (Data di Produzione 2712; dove 27 è la ventisettesima settimana e 12 è l'anno 2012).

- Rivenditori e/o Distributori di veicoli:

  • Devono dichiarare le classi di resistenza al rotolamento, aderenza su bagnato e rumore esterno da rotolamento per pneumatici offerti in alternativa, se differenti da quelli di serie sul veicolo.
  • Nel momento in cui al cliente viene data la possibilità di scegliere la dimensione / il tipo di pneumatico da montare sul cerchio di serie o di scegliere un altro tipo di cerchio e di pneumatico devono essere fornite le informazioni riportate in etichetta prima di concludere la vendita.
  • Gli obblighi a fornire informazioni possono non essere necessari solo nel caso in cui vengano proposti cerchi in opzione con pneumatici di tipo e misure assolutamente identici a quelli di serie.

Le dimensioni sono definite (larghezza di 7,5 cm e altezza di 11 cm). Anche i colori e il design dell'etichetta non possono essere modificati. Infatti, i fornitori di pneumatici non hanno la libertà di decidere in merito alla dimensione dell'etichetta.

I Fornitori di pneumatici hanno anche dei limiti allo spazio a disposizione per le informazioni relative al proprio marchio (nome commerciale, tipologia e dimensione del pneumatico, indice di carico, codice di velocità e altre specifiche tecniche). La superficie totale della etichetta non può superare i 250 cm2 e l'adesivo non può essere più lungo di 22 cm.

I rivenditori potranno vendere ancora, dopo il 1 novembre 2012, i pneumatici in stock senza le informazioni riportate in etichetta purché prodotti prima del 1° luglio 2012 (Data di Produzione 2712; dove 27 è la ventisettesima settimana e 12 è l'anno 2012).

Per ulteriori informazioni potete visitare  questo sito

Coordinamento Italiano Motociclisti
Ufficio Comunicazione

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