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Aggiornamento:Mar, 23 Nov 2021 4pm

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Attenti alla scadenza della revisione!

Revisioni Moto

Quali sono le procedure per svolgere questo compito che ci riguarda se possessori di un motoveicolo? Il sito del Ministero dei Trasporti spiega molto bene quando, dove e come procedere alla revisione del proprio veicolo. 

La prima revisione bisogna farla dopo i primi 4 anni, successivamente va effettuata ogni 2 anni, ma a seconda del tipo di immatricolazione, le cose cambiano, ad esempio per i taxi, le vetture a noleggio, etc. le procedure sono diverse. 

Queste scadenze (4 anni e poi ogni biennio) si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg e dal 2003 anche per motoveicoli e ciclomotori.

La revisione è invece prevista ogni anno per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).

- Dove possiamo fare la revisione?

Può essere effettuata presso gli uffici della motorizzazione o presso le officine autorizzate dalla provincia. 

Presso un ufficio della motorizzazione si deve seguire questa procedura:

  • bisogna compilare il modello TT 2100 in distribuzione presso gli uffici della motorizzazione e disponibile online.
  • allegare l'attestazione di versamento di € 45,00 sul c/c 9001 intestato al ministero dei Trasporti e prenotare la visita e prova del veicolo. (Pagamento pratiche online)
  • prenotare la visita e prova del veicolo
  • presentare la carta di circolazione del veicolo

Se la visita ha esito positivo viene rilasciata un'etichetta adesiva che riporta l'esito della revisione e che deve essere applicata sulla carta di circolazione.

In caso di esito negativo ci sono due possibilità. Se viene indicato il termine "ripetere" si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese. Se viene invece indicato il termine "sospeso" si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare.

Per effettuare la revisione presso un'officina autorizzata è sufficiente recarsi presso un'officina tra quelle autorizzate dalla Provincia (Ricerca officine autorizzate DTT). 

Il pagamento del corrispettivo viene effettuato direttamente all'officina che rilascia la ricevuta e provvede al versamento. 

Il costo complessivo diviene quindi 65 euro di cui 45,00 come compenso all'officina, 9,00 per Iva, 9,00 per tasse governative e il resto per il bollettino postale di versamento.

- Cosa si intende quando si parla di revisione straordinaria?

Si parla di revisione straordinaria di un veicolo quando viene disposta dagli uffici della motorizzazione a seguito di un incidente che ha provocato al veicolo danni tali da poter compromettere, a giudizio degli organi di polizia che effettuano la segnalazione, la sicurezza per la circolazione. 

Altro caso quello nel quale sempre gli organi di polizia segnalano dei dubbi sulla persistenza nel veicolo dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti. 

La procedura è la stessa prevista per una revisione ordinaria: naturalmente in caso di incidente la vettura deve essere preventivamente riparata. 

La revisione del veicolo verifica lo stato e l'efficienza dei seguenti dispositivi:

Dispositivi di frenata, sterzo, impianto elettrico, assi, ruote, pneumatici e sospensioni, scocca telaio carrozzeria, equipaggiamenti, effetti nocivi come il controllo emissione di gas o fumi di scarico.

Esito revisione

Al termine della revisione, la Motorizzazione Civile o l'officina autorizzata, consegnano all'utente un tagliando autoadesivo da apporre sulla Carta di Circolazione. Il tagliando porterà la dicitura:

  • "revisione regolare", nel caso in cui il veicolo abbia superato il controllo;
  • "revisione ripetere", nel caso in cui il veicolo non abbia superato il controllo e dovrà presentarsi a nuova visita entro un mese (il veicolo può continuare a circolare per un mese solo se l'utente ha provveduto ai motivi del ripetere con la dovuta certificazione di un'autofficina);
  • "revisione ripetere-sospeso dalla circolazione", nel caso in cui il veicolo, oltre a non aver superato il controllo, può circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore di 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova.

- Sanzioni

Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. 

Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti

L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. 

È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. 

Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00. 

All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo (vedi Articolo 80 del CdS - Revisioni)

Coordinamento Italiano Motociclisti
Ufficio Comunicazione

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