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Aggiornamento:Mar, 23 Nov 2021 4pm

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Posso parcheggiare la moto nello spazio auto?

Stalli auto moto

E' questa una domanda ricorrente nei forum e tra i tanti motociclisti "cittadini". La materia è complessa anche perché è la legislazione italiana che non facilita le semplificazioni e spesso l'applicazione della norma si presta ad interpretazioni che danno vita a contenzioso successivo.In merito all'argomento è interessante analizzare la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25/1/2009 concernente una istanza circa la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade.

La premessa evidenzia le differenze tra il concetto di sosta e parcheggio sottolineando anche riguardo all'argomento principale che bisogna "prendere atto della frammentazione del panorama normativo di riferimento".

In via preliminare si precisa la differenza tra il concetto di sosta e di parcheggio anche alla luce di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 4, lettera d), del Codice che riporta: “L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’articolo 5, comma 3: d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”.

La sosta è definita come la “sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente” (art. 157, c. 1, lett. c), Codice della strada).

Il parcheggio è definito quale area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3, c. 1, n. 34 del Codice ).

La definizione è ulteriormente chiarita dall’ art. 120, c. 1, lett. c ) del Regolamento che, in relazione al segnale di parcheggio, prescrive che lo stesso può essere usato per indicare un’area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salva diversa indicazione.

Qualora si intenda organizzare l’area di parcheggio, il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo; tariffe per la sosta a pagamento; schema della disposizione dei veicoli ( sosta parallela, obliqua, ortogonale); categorie ammesse od escluse.

Pertanto, il parcheggio o la sosta dei veicoli che l’ente proprietario della strada può vietare – vedi artt . 7, comma 1, lett. a) e 6, comma 4, lett. d) del Codice – si distinguono conseguentemente tra loro solo per l’elemento topografico della sosta dei veicoli che, come già detto, nel primo caso , avviene in un area esterna alla carreggiata specificatamente a ciò adibita, e nel secondo caso in aree poste all’interno della carreggiata.

Tale assunto è confermato anche dalla Suprema corte di Cassazione con la sentenza n. 22036 del 02.09.2008.

Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato.

L’obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall’art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l’ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo.

Pertanto l’ente proprietario della strada non può vietare la sosta ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio, ancorché riservi un parcheggio a tale categoria.

Invero, l’apposizione di segnaletica orizzontale che delimiti la dimensione di uno stallo di sosta determina in sostanza il tipo di veicolo che lo può fruire, con la conseguente automatica esclusione della sosta di tutti quei veicoli che, per le loro dimensioni, non rientrano nello stallo di sosta tracciato (soprattutto per lunghezza). 

In altre parole, la delimitazione delle dimensioni dello stallo di sosta ha spesso anche la funzione di riservare lo stallo solo ad alcune categorie di veicoli.

Difatti qualora l’ente proprietario della strada riservi un parcheggio ad una sola categoria di veicoli attraverso appositi segnali verticali, oppure delimiti le dimensioni degli stalli di sosta in modo tale da consentirne la fruizione solo ad alcune tipologie di veicoli escludendo dalla sosta tutti quei veicoli che per le loro dimensioni non vi rientrano, il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie.

Una volta definite le misure degli stalli per il parcheggio ben previste dalla normativa vigente si specifica che "nell’applicare la normativa in questione è opportuno tenere in considerazione che le misure di cui trattasi sono indicate come misure minime.

Nel caso specifico degli stalli di sosta longitudinali lungo le strade, al fine di consentire la possibilità di sosta a tutti i veicoli e di ottimizzare le superfici di parcamento disponibili, senza incorrere in probabili vizi di legittimità del relativo provvedimento amministrativo, in special modo per eccesso di potere, si ritiene necessario realizzare stalli di sosta delimitati unicamente per larghezza, in modo che tutti, a prescindere dal veicolo che utilizzano possono fruire dell’area di sosta.

Nel caso di stalli di sosta inclinati o perpendicolari alla corsia di marcia, è invece auspicabile adottare una profondità degli stessi coerente con la possibilità di garantire la sosta alle tipologie di veicoli cui si intende consentirla".

Ma in realtà il tutto si dirime nei punti 15 e 17 della circolare:

15) La sosta di un veicolo occupante uno stallo destinato a categoria diversa configura violazione dell’art. 6, c. 4, lett. d) ovvero dell’art. 7, c. 1, lett. e), a) con le sanzioni di cui all’art. 6, c. 14, ovvero dell’art. 7, c. 15, secondo che si tratti di aree di sosta all’esterno ovvero all’interno dei centri abitati.

17) Il segnale verticale di parcheggio deve essere integrato dal pannello indicante lo schema di disposizione dei veicoli qualora ciò si rende indispensabile ai fini della corretta fruizione degli stalli.

In sostanza se gli stalli possono essere occupati sia da auto che da moto, andrebbe specificata la modalità di occupazione degli stessi, ma tale situazione non si verifica quasi mai in quanto si tende a predisporre stalli per "tipologia" di veicolo anche se numericamente esistono forti discrepanze nell'offerta.

La confusione regna sovrana, come sempre nel nostro "Paese"…

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