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Aggiornamento:Mar, 23 Nov 2021 4pm

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Conoscere meglio il Codice della Strada: l’art.170 - quarta (ultima) parte

TrasportoEccessivo

Come ripetuto nelle precedenti puntate l’articolo 170 ha come argomento il “Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote”, ma come detto nella terza parte un punto che viene trattato è anche quello del “traino” nel senso di essere soggetti attivi (che trainano) o passivi (che sono trainati).

Esiste anche la problematica di trainare accessori come eventuali carrellini, cosa che in Italia non è possibile mentre in altre Nazioni (Francia ad esempio) lo è, anche se sulla questione si può discutere, come tutto in Italia…

Ma veniamo ai commi che parlano di ciò ovvero i commi 4 e 6 nella ipotesi di infrazione “traino vietato per motocicli e ciclomotori”.

Le sanzioni previste dal punto di vista pecuniario sono le solite che vanno da €.81,00 ad €.326,00, dove se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione la sanzione è ridotta del 30% (€.56,70) se il pagamento si effettua oltre i 60 gg. è prevista una sanzione di €.163,00.

La sanzione prevede anche la decurtazione di UN punto patente ma non vi sono sanzioni accessorie.

La contestazione verbalizzata? “Quale conducente del predetto motociclo (o ciclomotore) a due ruote si faceva trainare (indicare il veicolo trainante); oppure trainava un altro veicolo (indicare il veicolo trainato), sebbene vietato.”

Sicuramente il testo è generico e non contempla TUTTE le situazioni che si potrebbero verificare, ma di fatto il punto fermo rimane che il TRAINO di ciclomotori e motocicli è VIETATO, quindi in caso di “panne” rimane il SOLO carro attrezzi (ed il cellulare che funzioni per chiamarlo, ovviamente).

Uno dei punti più controversi è il trasporto di oggetti non ben ancorati al veicolo stesso o che sporgono dallo stesso al di fuori delle normative, situazione che si verifica sovente a mototuristi che hanno esagerato con il bagaglio.

Stiamo parlando dei commi 5 e 6 che tratta l’ipotesi di infrazione “trasporto di oggetti e animali su motocicli e ciclomotori”; prima di parlare delle sanzioni vediamo la contestazione di norma verbalizzata.

“Quale conducente del predetto motociclo (o ciclomotore) a due ruote trasportava sul veicolo oggetti non ancorati solidamente; oppure oggetti che sporgevano lateralmente o longitudinalmente rispetto all’asse del veicolo di oltre 50 cm.; oppure trasportava oggetti che limitavano o impedivano la visibilità del conducente; oppure trasportava animali non custoditi in gabbia o contenitori.”

Le sanzioni sono quelle già citate sopra, compresa la decurtazione di un punto patente, e l’assenza di sanzioni accessorie, ma capite bene la valenza di questi commi che concernono molte situazioni ascrivibili a questi argomenti.

In particolare si evince che NON è proibito il trasporto di animali, purché gli stessi siano custoditi in “gabbie o contenitori”: la “Lola” è al sicuro…..tranquilli!  E per chi non conosce la Lola si informi! Oppure cliccate qui!

Ora sull’art.170 abbiamo un bel po’ di UTILI informazioni, non trovate? Compitino in classe? Nehhhhh…

Ma se aumentiamo di un numero l’articolo si passa al 171, indovinate un po’ di cosa parla? ”Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote”. Interessa l’articolo?

Se ne può parlare…..

Coordinamento Italiano Motociclisti
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