Ven29032024

Aggiornamento:Mar, 23 Nov 2021 4pm

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Fare foto o riprese sulla strada.

Foto car

Quali sono le normative che regolano questa pratica? Il degradarsi della convivenza sulla strada potrebbe indurre molti di noi ad utilizzare metodiche di registrazione mediante videocamere o anche semplicemente smartphone per documentare eventi discutibili legati al traffico, magari coinvolgendo elementi terzi o forze dell'ordine, od altri operatori sulla strada.

Un quesito specifico sull'argomento è stato posto dall'A.S.A.P.S. al Garante per la protezione dei dati personali in merito alla liceità da parte degli operatori della polizia nell'esercizio delle loro funzioni di poter acquisire e diffondere immagini.

Secondo il Garante, "l’acquisizione e l’utilizzo di immagini relative a fatti, avvenimenti, cerimonie pubbliche o di interesse pubblico e che riguardino pubblici funzionari nell’esercizio delle loro funzioni sono da ritenersi generalmente leciti." 

L’indeterminatezza di quest’ultima espressione, induce a considerazioni diverse rispetto a quelle che riportano molti organi di informazione, soprattutto se si esamina tale espressione alla luce di altre affermazioni contenute nella risposta dell’Autorità di garanzia.

Le immagini e le riprese in questione rientrano sicuramente nella definizione di dato personale, racchiusa nell’articolo 4, comma 1, lettera b), del Codice in materia di protezione dei dati personali – d. lgs. 30 aprile 2003, n. 196 – secondo il quale “dato personale” è qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Se il trattamento delle immagini e dei video di cui si discute (dati personali) è soggetto alle norme del d. lgs. 30 aprile 2003, n. 196, basta una lettura dello stesso per rendersi conto che tali dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza e che il trattamento da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato (Cfr. Articolo. 11 e Art. 23, comma 1 CdS). 

Eventuali danni cagionati, anche non patrimoniali, per effetto di un trattamento non autorizzato e scorretto, comporta il risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile (Cfr. Articolo 15 CdS).

Pertanto, qualora nel corso dell’attività di controllo i componenti di una pattuglia fossero fotografati e video ripresi senza il loro consenso, così come le persone eventualmente presenti (operatori dei carri soccorso, altri soggetti fermati, ecc.), può essere un efficace mezzo di dissuasione l’identificazione degli autori e l’avvertimento sulle conseguenze del loro atto sul piano della responsabilità civile.

Non solo, poiché talvolta lo scopo di tali riprese è chiaramente ritorsivo ed intimidatorio, ossia indurre l’operatore ad omettere o ammorbidire l’atto del suo ufficio, si potrebbe considerare, valutate le modalità della condotta e le circostanze, anche la possibilità di procedere sul piano penale in relazione ai reati di violenza o minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale o quant’altro sia penalmente ravvisabile.

In buona sostanza si consiglia una estrema prudenza nell'uso di questi mezzi sia foto che video, in quanto violare la norma sui dati personali è molto facile, sia che lo si faccia nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, sia come semplici cittadini.

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Ufficio Stampa

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